“LA LEGGE DI BILANCIO 2018 : DAL 1 LUGLIO 2018 ABOLITI I CONTANTI PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI”
(a cura di Avv. Luigi Dati)
La “Legge di Bilancio
2018” (Legge n.205/2017) ha introdotto, con i commi n.910, 911, 912, e 914 dell’art.1, una nuova disciplina per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni dei dipendenti che entrerà in vigore dal prossimo 1 luglio 2018.
Da tale data – ai sensi del comma 911 dell’art.1 L.205/17 – i datori di lavoro o i committenti, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato, non potranno più corrispondere direttamente al lavoratore la retribuzione per mezzo di denaro contante e – ai sensi del comma 912 dell’art.1 L.205/17 – la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituirà più prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Secondo le nuove norme, pertanto, i datori di lavoro dovranno corrispondere la retribuzione, o ogni anticipo di essa, ai lavoratori attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. In tal caso l’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
La legge prevede per i datori di lavoro che non rispetteranno le nuove regole una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di euro 1.000,00 e un massimo edittale di 5.000,00
Al fine di evitare possibili fraintendimenti applicativi, il legislatore si è anche preoccupato di fornire, con i successivi commi 912 e 913, la specifica individuazione sia dei rapporti di lavoro coinvolti dalle nuove regole e sia delle specifiche esenzioni introdotte dalla legge.
La nuova normativa pertanto si applicherà non soltanto a tutti i rapporti di lavoro subordinato previsti dall’art.2094 del codice civile (indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto), ma anche a tutti i rapporti di lavoro originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Infine l’art.1 comma 912 prevede espressamente che l’obbligo di effettuare i pagamenti in modo tracciabile valga anche per tutti i rapporti di lavoro instaurati – in qualsiasi forma (ai sensi della legge 3 aprile 2001 n.142) – dalle cooperative con i propri soci,
Orbene, poiché l’art.1 della L.142/2001 prevede che il rapporto di lavoro fra la cooperativa e il socio possa essere sia non solo di natura subordinata o determinato da rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, ma anche di tipo autonomo (tipologia di rapporto di lavoro non prevista invece per le altre tipologie di impresa o di committenti privati) appare subito evidente che il legislatore abbia introdotto una sensibile disparità di trattamento fra le società lucrative e le società mutualistiche, creando un regime di regole più restrittivo per le cooperative.
L’art.1 comma 913 prevede che le disposizioni relative ai pagamenti tracciati non si applicheranno invece ai rapporti di lavoro relativi agli addetti a servizi familiari e domestici stipulati in applicazione dei CCNL sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Allo stesso modo le nuove regole non troveranno applicazione ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339.
Il diverso trattamento riservato ai contratti di lavoro instaurati nel settore pubblico rispetto a quelli stipulati nel settore privato chiarisce quale presunzione di disvalore il legislatore attribuisca alle pratiche contrattuali esistenti nel settore privato ed evidenzia come il legislatore abbia ritenuto necessario introdurre nuovi metodi di controllo pubblico sull’attività d’impresa e sulle dinamiche del rapporto contrattuale esistente fra datori di lavoro e lavoratori operanti nel settore privato.
L’erogazione di stipendi mediante modalità tracciabili e l’eliminazione della firma sulla busta paga quale prova dell’avvenuto pagamento dello stipendio – come dichiarato durante la discussione parlamentare – sono infatti tese ad ostacolare la pratica illegale, utilizzata da alcuni imprenditori, di emettere buste paga formalmente corrette (che riportano cioè i minimi salariali previsti dai CCNL di riferimento) ma sostanzialmente false (per l’effettiva erogazione al lavoratore di un importo retributivo inferiore a quello riportato nella busta paga).
Cosicché, per contrastare comportamenti illeciti utilizzati da alcuni soggetti, i parlamentari invece di incidere sui veri motivi che determinano il ricorso al sistema delle “buste paga false” e/o di ogni altra pratica illegale finalizzata ad abbassare il costo del lavoro, hanno deciso ancora una volta di affidarsi ai mezzi elettronici di pagamento tramite intermediario bancario/postale a detrimento dell’utilizzo della moneta contante quale forma di esecuzione delle obbligazioni di pagamento.
Ciò come se lo strumento della tracciabilità dei pagamenti possa, da solo, essere in grado di escludere un’eventuale illecita pressione della parte datoriale su quella lavoratrice per ottenere l’accettazione di una retribuzione ridotta o possa, addirittura, esser capace di impedire l’insorgere di patti segreti, fra lavoratori e datori di lavoro, tesi all’utilizzo concordato di pratiche scorrette o contra legem.
La riforma, pur volendo perseguire finalità di forte contrasto a fenomeni di illegalità che producono gravi danni al sistema fiscale e previdenziale, che alterano la corretta concorrenza delle imprese nel mercato, che comprimono la sfera dei diritti sindacali dei lavoratori e che sviliscono il ruolo e la funzione dell’imprenditore, non sembra aver perfettamente ponderato quali potrebbero essere le conseguenze per l’impresa che, pur amministrata correttamente, si dovesse trovare in un momento di difficoltà economica tale da non essere ritenuta più affidabile e/o finanziabile dall’intermediario bancario o postale.
Cosa succederebbe a quell’impresa nel caso in cui la banca dovesse decidere di revocarle ogni affidamento o peggio di risolvere tutti i contratti precedentemente sottoscritti? O cosa le accadrebbe nel caso in cui soggetti terzi riuscissero a bloccare l’operatività del suo conto corrente in virtù di un’esecuzione forzata?
In quei casi come potrebbe il datore di lavoro riuscire ad ottemperare ai propri obblighi di legge (in reazione al pagamento delle retribuzioni dei propri dipendenti) senza doversi accollare anche l’ulteriore costo rappresentato dalla sanzione amministrativa per averlo dovuto effettuare utilizzando il contante?
Risulta quindi evidente che queste scelte normative, oltre a presentare alcune gravi lacune sistemiche, non hanno sufficientemente valutato né le nuove funzioni affidate ai contratti bancari/finanziari, né i rapporti di forza esistenti fra tutti i diversi soggetti coinvolti dal provvedimento, nè le conseguenze prodotte da tali nuove regole.
Non può infatti sottacersi che le scelte normative adottate dal legislatore rendono il mondo dell’impresa ancor più dipendente dal settore bancario-finanziario e dal sistema di regole e decisioni che vigono o sono assunte in tale settore (specie in tema di affidabilità ed erogazione del credito).
Nè possiamo nasconderci il rischio che una simile dipendenza funzionale delle imprese dalle banche – in assenza, nell’attuale schema legislativo, di specifici strumenti normativi di contrappeso e controllo – si possa trasformare in uno strumento in grado di determinare potenziali condizionamenti o compromissioni della liberà d’azione delle imprese stesse.
In tal senso si auspica un nuovo tempestivo intervento legislativo che, prima dell’entrata in vigore delle nuove regole, completi il quadro normativo fornendo più garanzie al mondo delle imprese – specie a quelle aventi finalità mutualistica – mediante l’introduzione di norme a tutela della loro autonomia.
Luigi Dati.




