Le agenzie per il lavoro svolgono attività di somministrazione, ricerca e selezione del personale, formazione e attività di supporto alla ricollocazione professionale. Possono essere costituite anche da enti privati e necessitano di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le Regioni, a cui la riforma Bassanini ha conferito gran parte delle funzioni in materia di collocamento dei lavoratori, possono accreditare a livello regionale le Agenzie per il lavoro. Le agenzie autorizzate o accreditate devono essere iscritte in un apposito albo unico delle agenzie per il lavoro, istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Tale registro è articolato in 5 sezioni: 1) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'art.20 del decreto; 2) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'art.20, comma 3, lettere da a) a h) del decreto; 3) agenzie di intermediazione; 4) agenzie di ricerca e selezione del personale; 5) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

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