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	<title>Cooperazione &#8211; Cooperare nell&#039;Impresa!</title>
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	<description>Il portale delle cooperative aderenti alla Federazione Regionale UNCI Emilia Romagna</description>
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	<title>Cooperazione &#8211; Cooperare nell&#039;Impresa!</title>
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	<item>
		<title>Pubblicato il “Bando Promocoop 2019” a sostegno delle nuove cooperative</title>
		<link>https://www.cooperare.eu/bandopromocoop019/</link>
				<pubDate>Sun, 31 Mar 2019 10:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gestione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cooperazione]]></category>
		<category><![CDATA[UNCI]]></category>

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				<description><![CDATA[Gestione posizioni Pubblicato il 29.03.2019 da Promocoop Spa – fondo mutualistico dell’Unione Nazionale delle Cooperative Italiane – il bando di concorso per l’erogazione, anche per l’anno 2019, di contributi finalizati al sostegno delle nuove imprese cooperative e/o dei nuovi consorzi di cooperative costituiti nei semestri dal 01.01.2019 al 30.06.2019 e dal 01.07.2019 al 31.12.2019. L’iniziativa, [&#8230;]]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="https://www.cooperare.eu/wp-admin/nav-menus.php?action=locations">Gestione posizioni</a></p>


<p>Pubblicato il 29.03.2019 da Promocoop Spa – fondo mutualistico dell’Unione Nazionale delle Cooperative Italiane – il bando di concorso per l’erogazione, anche per l’anno 2019, di contributi finalizati al sostegno delle nuove imprese cooperative e/o dei nuovi consorzi di cooperative costituiti nei semestri dal 01.01.2019 al 30.06.2019 e dal 01.07.2019 al 31.12.2019.</p>
<p>L’iniziativa, assunta da Promocoop Spa in attuazione degli scopi associativi e di quanto previsto dall’art.4 lettera a) del proprio statuto, si pone come un concreto aiuto per la promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo.</p>
<p>Il bando prevede la messa a disposizione di un importo massimo di 40.000,00 euro annui (suddiviso in <strong>due diversi fondi di euro 20.000,00</strong> per ognuno dei due semestri considerati) finalizzati a sostenere i nuovi enti cooperativi costituiti nel 2019</p>
<p>Promocoop, infatti, prevede la possibilità per gli enti cooperativi costituiti nei due periodi considerati (nel<strong> primo periodo</strong> dal 01 gennaio al 30 giugno 2019 e nel <strong>secondo periodo</strong> dal 1 luglio al 31 dicembre) di richiedere ed ottenere il <strong>rimborso di un importo massimo di euro 1.000,0</strong>0 – per ogni società o consorzio –<strong> delle spese notarili</strong> <strong>sostenute per la costituzione</strong> dell’ente o delle <strong>spese di acquisto e vidimazione dei libri sociali e fiscali</strong>.</p>
<p>Potranno essere ammessi al bando gli enti cooperativi (società e consorzi)&nbsp; costituiti – nei periodi 01.01.19/30.06.19 e 01.07.19/31.12.19 – con atto pubblico e iscritti nel registro imprese che abbiano sede all’interno del territorio nazionale.</p>
<p>Le domande di ammissione <strong>dovranno essere presentate</strong> mediante lettera di posta elettronica certificata inviata all’indirizzo p.e.c. : <strong><em>presidenza@pec.promocoop-org</em></strong> – o a mezzo di lettera <strong>raccomandata</strong> – <strong>entro e non oltre</strong> il giorno <strong>30 giugno 2019</strong> per gli enti costituiti nel periodo 01.01.2019 / 30.06.2019, mentre entro e non oltre il termine del <strong>31 dicembre 2019</strong> per le cooperative e i consorzi costituiti nel periodo 01.07.2019 / 31.12.2019. Per le cooperative costituite nel mese di dicembre 2019 il bando prevede la possibilità di depositare la domanda di ammissione entro il più ampio termine del 31 gennaio 2020.</p>
<p>La domanda di ammissione dovrà essere corredata dei seguenti documenti in copia:</p>
<ul>
<li>statuto e atto costitutivo dell’ente cooperativo costituito</li>
<li>certificato di iscrizione al registro imprese o certificazione di avvenuto deposito della domanda di iscrizione</li>
<li>iscrizione all’Albo nazionale delle società cooperative o certificazione attestante l’avvenuto deposito della domanda d’iscrizione</li>
<li>domanda di adesione all’Unione Nazionale Cooperative Italiane (UNCI)</li>
<li>progetto sull’attività che l’ente cooperativo intende realizzare</li>
<li>documentazione, in copia conforme all’originale, relativa alle spese ammesse al rimborso <em>(spese notarili sostenute per la costituzione e spese di acquisto e vidimazione dei libri sociali e fiscali).</em></li>
</ul>
<p>Oltre a tale aiuto economico Promocoop Spa fornisce gratuitamente, tramite le strutture territoriali di UNCI, assistenza e consulenza a tutte le persone interessate a costituire un nuovo ente cooperativo.</p>
<p>Le domande saranno selezionate dal Consiglio di Amministrazione di Promocoop Spa che provvederà a stilare una graduatoria (che sarà pubblicata sul sito internet <em><strong>www.unci.eu</strong></em>) degli enti meritevoli di ottenere il finanziamento sulla base dei requisiti e dei criteri preferenziali indicati dal bando.</p>
<p>Ai sensi dell’art.2, sono considerati criteri preferenziali per l’ammissione ai benefici economici del bando :</p>
<ul>
<li>la <strong>presenza</strong> all’interno dell’ente cooperativo di <strong>giovani di età fino a 35 anni</strong> e/o di <strong>donne</strong> che costituiscano <strong>almeno il 50% della compagine sociale</strong></li>
<li>gli <strong>scopi sociali finalizzati</strong> alla “erogazione di servizi e di produzione di beni <strong>nei settori sociale, ambiente e turismo</strong>” attuati attraverso <strong>metodologie innovative</strong></li>
<li>l’<strong>appartenenza</strong> degli enti cooperativi <strong>al settore della cooperazione sociale</strong> (L.381/91)</li>
<li>l’<strong>inserimento in statuto dell’adesione del nuovo ente cooperativo ad UNCI</strong> (Unione Nazionale Cooperative Italiane)</li>
</ul>
<p>Qualora le domande pervenute fossero eccedenti rispetto alle dispobilità del bando e fossero tutte ammissibili al contributo l’importo massimo del periodo semestrale (pari ad euro 20.000,00) verrà ripartito proporzionalmente con eventuale utilizzo dei residui del periodo precedente.</p>
<p>Il CdA di Promocoop spa riserva a facoltà di richiedere ai partecipanti al bando ulteriori informazioni, chiarimenti, documenti.</p>]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>Nuove regole per accedere al Fondo di Garanzia per le PMI</title>
		<link>https://www.cooperare.eu/effective-but-powerful-as-well/</link>
				<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 07:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gestione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cooperazione]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preview.ait-themes.club/theme/directory2/?p=216</guid>
				<description><![CDATA[FONDO DI GARANZIA PER LE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE E PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ORDINI PROFESSIONALI EX ART.2 C.100 LET. A) LEGGE 662/1996 IN VIGORE DAL 15 MARZO 2019 LE NUOVE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ AL FONDO DI GARANZIA LE DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E L’ARTICOLAZIONE DELLE MISURE DI GARANZIA PREVISTE DAL DECRETO 12.02.2019 [&#8230;]]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<div class="entry-content">
<p><b><big><big>FONDO DI GARANZIA PER LE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE E PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ORDINI PROFESSIONALI </big></big><br />
EX ART.2 C.100 LET. A) LEGGE 662/1996<br />
</b><br />
<b><big><big>IN VIGORE DAL 15 MARZO 2019</big></big></b></p>
<p><b> </b><b><big><big><u>LE NUOVE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’</u><u> </u><br />
AL FONDO DI GARANZIA</big></big><br />
</b><br />
<img class="size-medium wp-image-5037 aligncenter" src="https://www.cooperare.eu/wp-content/uploads/FondoGaranzia-PMI-300x154.jpg" alt="" width="300" height="154" srcset="https://www.cooperare.eu/wp-content/uploads/FondoGaranzia-PMI-300x154.jpg 300w, https://www.cooperare.eu/wp-content/uploads/FondoGaranzia-PMI-768x395.jpg 768w, https://www.cooperare.eu/wp-content/uploads/FondoGaranzia-PMI.jpg 772w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p><b><big><big> </big></big></b><b><big><big></big></big></b><b>LE DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E L’ARTICOLAZIONE DELLE MISURE DI GARANZIA<br />
PREVISTE DAL DECRETO 12.02.2019 DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICHE<br />
</b><br />
<b><span class="module-title"><br />
<a href="http://www.unciemiliaromagna.eu/normativa/FondoGaranziaPMI/DM_fondo%20PMI%20pdf.pdf">Decreto MI.S.E. 12 febbraio 2019</a></span></b><br />
Nuove modalità di valutazione. Approvazione condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale</p>
<p><a href="http://www.unciemiliaromagna.eu/normativa/FondoGaranziaPMI/DM-12-febbraio-2019-rischio-tripartito.pdf"><b><span class="module-title">Decreto MI.S.E. 12 febbraio 2019</span></b></a><br />
Approvazione condizioni d’ammissibilità e disposizioni di carattere generale per operazioni finanziarie a rischio tripartito<br />
<b><br />
<a href="http://www.unciemiliaromagna.eu/normativa/FondoGaranziaPMI/D.O.-riforma-20190213-con-nuove-sezioni.pdf">Nuove Disposizioni Operative </a></b></p>
<p><b><a href="http://www.unciemiliaromagna.eu/normativa/FondoGaranziaPMI/circolare_fdg_2-2019_nuove-disposizioni-operative.pdf">Circolare n.2/2019 </a><br />
</b><b><br />
</b><b><a href="http://www.unciemiliaromagna.eu/normativa/FondoGaranziaPMI/guida-alla-lettura-delle-disposizioni-operative-della-riforma.pdf">Guida di lettura delle nuove disposizioni operative</a><br />
</b><b><br />
<a href="http://www.unciemiliaromagna.eu/normativa/FondoGaranziaPMI/Tabelle-copertura_2.pdf">Tabelle delle misure massime di copertura</a><br />
</b></p>
<p><b>maggiori informazioni sul sito ministeriale</b><br />
<big><a href="http://www.fondidigaranzia.it"><b>www.fondidigaranzia.it</b></a></big><big><br />
</big></p>
</div>
]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>Abolito dal 1 luglio 2018 il pagamento degli stipendi mediante contante</title>
		<link>https://www.cooperare.eu/abolitocontantestipendi/</link>
				<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 10:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gestione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cooperazione]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preview.ait-themes.club/theme/directory2/?p=139</guid>
				<description><![CDATA[“LA LEGGE DI BILANCIO 2018 : DAL 1 LUGLIO 2018 ABOLITI I CONTANTI PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI” (a cura di Avv. Luigi Dati) La “Legge di Bilancio 2018” (Legge n.205/2017) ha introdotto, con i commi n.910, 911, 912, e 914 dell’art.1, una nuova disciplina per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni dei dipendenti [&#8230;]]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<div class="entry-content">
<h6 align="CENTER">“<b>LA LEGGE DI BILANCIO 2018 : </b><b>DAL 1 LUGLIO 2018 ABOLITI I CONTANTI PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI”</b></h6>
<h6 align="CENTER"><b>(a cura di Avv. Luigi Dati)</b></h6>
<p align="JUSTIFY"><b>La </b><i><b>“Legge di Bilancio<img class="size-medium wp-image-5014 alignright" src="https://www.cooperare.eu/wp-content/uploads/Luigi_Dati-265x300-1-265x300.jpg" alt="" width="265" height="300"> 2018”</b></i><b> </b>(Legge n.205/2017)<b> ha introdotto</b>, con i commi n.910, 911, 912, e 914 dell’art.1, <b>una nuova disciplina per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni dei dipendenti che entrerà in vigore dal prossimo 1 luglio 2018.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>Da tale data </b>– ai sensi del comma 911 dell’art.1 L.205/17 – <b>i datori di lavoro </b><b>o i committenti</b>, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato, <u><b>non potranno più corrispondere direttamente al lavoratore la retribuzione per mezzo di denaro contante</b></u><b> </b>e – ai sensi del comma 912 dell’art.1 L.205/17<b> –</b><u><b> l</b></u><u><b>a firma apposta</b></u><b> dal lavoratore </b><u><b>sulla busta paga</b></u> <u><b>non costituirà più prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.</b></u></p>
<p align="JUSTIFY">Secondo le nuove norme, pertanto,<b> i datori di lavoro</b> <b>dovranno corrispondere la retribuzione</b>, o ogni anticipo di essa, ai lavoratori <b>attraverso una banca o un ufficio postale</b> <u>con uno dei seguenti mezzi</u>:</p>
<p align="JUSTIFY">a) <b>bonifico</b> sul <b>conto identificato </b>dal codice IBAN indicato dal lavoratore;</p>
<p align="JUSTIFY">b) strumenti di <b>pagamento elettronico</b>;</p>
<p align="JUSTIFY">c) pagamento in <b>contanti presso lo sportello bancario o postale dove</b> il datore di lavoro abbia <b>aperto un</b> <b>conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento</b>;</p>
<p align="JUSTIFY">d) <b>emissione di un assegno</b> consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. In tal caso l’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.</p>
<p align="JUSTIFY">La legge prevede per i datori di lavoro che non rispetteranno le nuove regole una <b>sanzione amministrativa pecuniaria </b>compresa fra un<b> minimo di euro 1.000,00 e un massimo edittale di 5.000,00</b></p>
<p align="JUSTIFY">Al fine di evitare possibili fraintendimenti applicativi, il legislatore si è anche preoccupato di fornire, con i successivi commi 912 e 913, la <b>specifica individuazione sia dei rapporti di lavoro coinvolti</b> dalle nuove regole e sia delle <b>specifiche esenzioni introdotte dalla legge</b>.</p>
<p align="JUSTIFY">La nuova normativa pertanto <b>si applicherà </b>non soltanto <b>a tutti i rapporti di </b><u><b>lavoro subordinato</b></u> previsti dall’art.2094 del codice civile (<b>indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto)</b>, ma anche <b>a tutti i rapporti di lavoro originati da </b><u><b>contratti di collaborazione coordinata e continuativa.</b></u></p>
<p align="JUSTIFY">Infine l’art.1 comma 912 prevede espressamente che <b>l’obbligo di effettuare i pagamenti in modo tracciabile</b> valga anche <b>per </b><u><b>tutti i rapporti di lavoro instaurati – in qualsiasi forma </b></u><u>(ai sensi della legge 3 aprile 2001 n.142) </u><u><b>– dalle cooperative con i propri soci</b></u>,</p>
<p align="JUSTIFY">Orbene, poiché l’art.1 della L.142/2001 prevede che il<b> rapporto di lavoro fra la cooperativa e il socio</b> possa essere sia non solo <b>di natura subordinata</b> o determinato da<b> rapporti di collaborazione coordinata non occasionale</b>,<b> </b><u><b>ma anche</b></u><b> di tipo </b><u><b>autonomo</b></u> (tipologia di rapporto di lavoro non prevista invece per le altre tipologie di impresa o di committenti privati) appare subito evidente che il legislatore abbia introdotto una <b>sensibile disparità di trattamento fra le società lucrative e le società mutualistiche</b>, creando un <b>regime di regole più restrittivo per le cooperative</b>.</p>
<p align="JUSTIFY">L’art.1 comma 913 prevede che<b> le disposizioni</b> relative ai pagamenti tracciati <b>non si applicheranno</b> invece ai <b>rapporti di lavoro</b> relativi agli <b>addetti a servizi familiari e domestici </b>stipulati in applicazione dei CCNL sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.</p>
<p align="JUSTIFY">Allo stesso modo <b>le nuove regole non troveranno applicazione</b> ai <b>rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni</b> di cui all’<i>articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i>, a quelli di cui alla <i>legge 2 aprile 1958, n. 339</i>.</p>
<p align="JUSTIFY">Il diverso trattamento riservato ai contratti di lavoro instaurati nel settore pubblico rispetto a quelli stipulati nel settore privato chiarisce quale <b>presunzione di disvalore il legislatore</b> attribuisca alle <b>pratiche contrattuali esistenti nel settore privato</b> ed evidenzia come il legislatore abbia ritenuto necessario introdurre <b>nuovi metodi di controllo pubblico sull’attività d’impresa</b> e sulle dinamiche del rapporto contrattuale esistente fra datori di lavoro e lavoratori operanti nel settore privato.</p>
<p align="JUSTIFY"><b>L’erogazione di stipendi mediante modalità tracciabili</b> e <b>l’eliminazione della firma sulla busta paga quale prova dell’avvenuto pagamento dello stipendio</b> – come dichiarato durante la discussione parlamentare – sono infatti tese ad <b>ostacolare la pratica illegale, utilizzata da alcuni imprenditori,</b> di emettere <b>buste paga formalmente corrette</b> (che riportano cioè i minimi salariali previsti dai CCNL di riferimento) <b>ma sostanzialmente false</b> (per l’effettiva erogazione al lavoratore di un importo retributivo inferiore a quello riportato nella busta paga).</p>
<p align="JUSTIFY">Cosicché,<b> per contrastare comportamenti illeciti utilizzati da alcuni soggetti</b>, i parlamentari invece di incidere sui veri motivi che determinano il ricorso al sistema delle <b>“</b><i><b>buste paga false</b></i>” e/o di ogni altra pratica <b>illegale</b> finalizzata ad abbassare il costo del lavoro, hanno deciso ancora una volta di <b>affidarsi ai mezzi elettronici di pagamento</b> tramite intermediario bancario/postale <b>a detrimento dell’utilizzo della moneta contante</b> quale forma di esecuzione delle obbligazioni di pagamento.</p>
<p align="JUSTIFY">Ciò come se lo strumento della tracciabilità dei pagamenti possa, da solo, essere in grado di escludere un’eventuale illecita pressione della parte datoriale su quella lavoratrice per ottenere l’accettazione di una retribuzione ridotta o possa, addirittura, esser capace di impedire l’insorgere di patti segreti, fra lavoratori e datori di lavoro, tesi all’utilizzo concordato di pratiche scorrette o contra legem.</p>
<p align="JUSTIFY"><b>La riforma,</b> pur volendo perseguire finalità di forte contrasto a fenomeni di illegalità che producono gravi danni al sistema fiscale e previdenziale, che alterano la corretta concorrenza delle imprese nel mercato, che comprimono la sfera dei diritti sindacali dei lavoratori e che sviliscono il ruolo e la funzione dell’imprenditore, <b>non sembra aver perfettamente ponderato </b>quali<b> </b>potrebbero essere le <b>conseguenze per l’impresa che,</b> pur amministrata correttamente, <b>si dovesse trovare in un momento di difficoltà economica tale da non essere ritenuta più affidabile e/o finanziabile dall’intermediario bancario o postale. </b></p>
<p align="JUSTIFY">Cosa succederebbe a quell’impresa nel caso in cui la banca dovesse decidere di revocarle ogni affidamento o peggio di risolvere tutti i contratti precedentemente sottoscritti? O cosa le accadrebbe nel caso in cui soggetti terzi riuscissero a bloccare l’operatività del suo conto corrente in virtù di un’esecuzione forzata?</p>
<p align="JUSTIFY">In quei casi come potrebbe il datore di lavoro riuscire ad ottemperare ai propri obblighi di legge (in reazione al pagamento delle retribuzioni dei propri dipendenti) senza doversi accollare anche l’ulteriore costo rappresentato dalla sanzione amministrativa per averlo dovuto effettuare utilizzando il contante?</p>
<p align="JUSTIFY">Risulta quindi evidente che <b>queste scelte normative</b>, oltre a presentare alcune <b>gravi lacune sistemiche,</b> <b>non hanno sufficientemente valutato né le nuove funzioni affidate ai contratti bancari/finanziari, né i rapporti di forza esistenti fra tutti i diversi soggetti coinvolti</b> <b>dal provvedimento,</b> nè le conseguenze prodotte da tali nuove regole.</p>
<p align="JUSTIFY"><b>Non può infatti sottacersi che le scelte normative adottate dal legislatore</b> rendono il <b>mondo dell’impresa ancor più dipendente dal settore bancario-finanziario</b> e dal<b> sistema di regole e decisioni che vigono o sono assunte in tale settore </b>(specie in tema di affidabilità ed erogazione del credito).</p>
<p align="JUSTIFY">Nè possiamo <b>nasconderci il rischio</b> che una <b>simile dipendenza funzionale</b> delle imprese dalle banche –<b> in assenza, nell’attuale schema legislativo, di specifici strumenti normativi di contrappeso e controllo </b>– <b>si possa trasformare in</b> uno <b>strumento</b> in grado di determinare <b>potenziali condizionamenti o compromissioni della liberà d’azione delle imprese stesse. </b></p>
<p align="JUSTIFY">In tal senso <b>si auspica un nuovo tempestivo intervento legislativo</b> che, prima dell’entrata in vigore delle nuove regole, completi il quadro normativo fornendo<b> più garanzie al mondo delle imprese</b> – <u>specie a</u> <u>quelle aventi finalità mutualistica</u> – mediante l’introduzione di <b>norme a tutela della loro autonomia.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><strong>Luigi Dati.</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>Cooperative dal 1 gennaio 2018 obbligatorio un C.d.A. di tre membri</title>
		<link>https://www.cooperare.eu/cooperativecda3membri/</link>
				<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 11:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gestione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cooperazione]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preview.ait-themes.club/theme/directory2/?p=3607</guid>
				<description><![CDATA[“LA LEGGE DI BILANCIO 2018 MODIFICA LE REGOLE SULL’ORGANO AMMINISTRATIVO DELLE COOPERATIVE” (a cura di Avv. Luigi Dati) Il 936° comma n.3 lettera b) dell’art.1 della Legge n.205/2017 (nota come “legge di bilancio 2018” ) con poche stringate parole modifica il testo dell’art.2542 del codice civile introducendo un’innovazione epocale in relazione all’organo di amministrazione e [&#8230;]]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<div class="entry-content">
<p align="CENTER">“<b>LA LEGGE DI BILANCIO 2018 MODIFICA LE REGOLE </b><b>SULL’ORGANO AMMINISTRATIVO DELLE COOPERATIVE”</b></p>
<p align="CENTER"><b>(a cura di Avv. Luigi Dati)</b></p>
<p align="JUSTIFY"><img class="size-medium wp-image-5006 alignright" src="https://www.cooperare.eu/wp-content/uploads/Luigi_Dati-265x300-265x300.jpg" alt="" width="265" height="300"></p>
<p align="JUSTIFY"><b>Il 936° comma n.3 lettera b) dell’art.1 della Legge n.205/2017</b> (nota come “<i>legge di bilancio 2018</i>” ) con poche stringate parole <b>modifica il testo dell’art.2542 del codice civile</b> introducendo <b>un’innovazione epocale</b> in relazione all’organo di amministrazione e governo delle società cooperative.</p>
<p align="JUSTIFY"><b>A partire dal 01 gennaio 2018 – infatti – tutte le società cooperative</b>, sia quelle regolate dalle norme sulle srl e sia quelle governate dalle regole delle spa, <u><b>non potranno più essere governate da un Amministratore Unico</b></u> ma <b>dovranno essere gestite da un Organo Collegiale</b>.</p>
<p align="JUSTIFY">Tale innovazione, applicata alle sole cooperative, è stata inserita dal legislatore (grazie ad un nuovo comma dell’art.2542 cc) proprio per differenziare le società ispirate dal principio mutualistico dalle srl o spa costituite invece per realizzare una finalità lucrativa.</p>
<p align="JUSTIFY">Nell’ottica di contrastare le cd “<i>false cooperative</i>” e per <b>aumentare la partecipazione dei cooperatori</b> nella <i>governance</i> della società, il nuovo testo di legge prevede che <b>l’</b><u><b>Organo Collegiale</b></u><b> incaricato di amministrare la società sia formato da </b><u><b>almeno tre soggetti</b></u><b>.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>La nuova norma inoltre,</b> proprio al fine di assicurare la rotazione dei soci nel governo della società, <b>estende</b> <u>anche</u><u> alle cooperative che hanno adottato le regole delle Srl</u> <b>il divieto di nominare gli amministratori per un periodo superiore a tre esercizi</b> (già previsto dall’art.2383 del codice civile per le cooperative che utilizzano le norme delle Spa).</p>
<p align="JUSTIFY"><b>Tale regola non impedisce ai soci</b> – ex art.2383 comma terzo del codice civile – <b>di riproporre</b> e rieleggere (grazie a nuove elezioni) <b>gli stessi consiglieri per altri mandati,</b> ma fissa l’obbligo a che la durata del singolo incarico non superi quella massima indicata dalla legge in tre anni consecutivi.</p>
<p align="JUSTIFY">In virtù della pressoché immediata entrata in vigore della legge, <b>tutte le cooperative attualmente governate da un Amministratore Unico sono tenute a controllare se il proprio statuto prevede la possibilità che la società sia retta da un Consiglio di Amministrazione.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>Se ciò è previsto</b> dalle regole dello statuto, l’Amministratore Unico, o l’organo statutario a ciò deputato, <b>dovrà convocare immediatamente l’assemblea dei soci per l’elezione dei tre membri del Consiglio di Amministrazione.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>Se lo statuto non prevede tale possibilità </b>o prevede un C.d.A. con un numero di membri inferiore a tre,<b> le cooperative dovranno provvedere immediatamente alla modifica delle regole statutarie </b>con successiva elezione dei tre membri del nuovo consiglio di amministrazione.</p>
<p align="JUSTIFY">Difficile non commentare negativamente le conseguenze che tale riforma legislativa rischia di produrre nei confronti delle società di piccole dimensioni.</p>
<p align="JUSTIFY">Si pensi ad esempio alle <b>ex piccole cooperative composte dal numero minimo di tre soci </b>che, in conseguenza della riforma, potrebbero essere obbligate non solo a <b>dover sostenere gli eventuali costi per la modifica del proprio statuto </b>ma soprattutto <b>a dover numericamente costringere tutti i suoi soci ad accettare l’incarico di Consigliere</b> e, con esso, <b>le responsabilità derivanti</b> da tale carica sociale.</p>
<p align="JUSTIFY"><strong>Luigi Dati</strong>.</p>
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