“LA LEGGE DI BILANCIO 2018 MODIFICA LE REGOLE SULL’ORGANO AMMINISTRATIVO DELLE COOPERATIVE”
(a cura di Avv. Luigi Dati)

Il 936° comma n.3 lettera b) dell’art.1 della Legge n.205/2017 (nota come “legge di bilancio 2018” ) con poche stringate parole modifica il testo dell’art.2542 del codice civile introducendo un’innovazione epocale in relazione all’organo di amministrazione e governo delle società cooperative.
A partire dal 01 gennaio 2018 – infatti – tutte le società cooperative, sia quelle regolate dalle norme sulle srl e sia quelle governate dalle regole delle spa, non potranno più essere governate da un Amministratore Unico ma dovranno essere gestite da un Organo Collegiale.
Tale innovazione, applicata alle sole cooperative, è stata inserita dal legislatore (grazie ad un nuovo comma dell’art.2542 cc) proprio per differenziare le società ispirate dal principio mutualistico dalle srl o spa costituite invece per realizzare una finalità lucrativa.
Nell’ottica di contrastare le cd “false cooperative” e per aumentare la partecipazione dei cooperatori nella governance della società, il nuovo testo di legge prevede che l’Organo Collegiale incaricato di amministrare la società sia formato da almeno tre soggetti.
La nuova norma inoltre, proprio al fine di assicurare la rotazione dei soci nel governo della società, estende anche alle cooperative che hanno adottato le regole delle Srl il divieto di nominare gli amministratori per un periodo superiore a tre esercizi (già previsto dall’art.2383 del codice civile per le cooperative che utilizzano le norme delle Spa).
Tale regola non impedisce ai soci – ex art.2383 comma terzo del codice civile – di riproporre e rieleggere (grazie a nuove elezioni) gli stessi consiglieri per altri mandati, ma fissa l’obbligo a che la durata del singolo incarico non superi quella massima indicata dalla legge in tre anni consecutivi.
In virtù della pressoché immediata entrata in vigore della legge, tutte le cooperative attualmente governate da un Amministratore Unico sono tenute a controllare se il proprio statuto prevede la possibilità che la società sia retta da un Consiglio di Amministrazione.
Se ciò è previsto dalle regole dello statuto, l’Amministratore Unico, o l’organo statutario a ciò deputato, dovrà convocare immediatamente l’assemblea dei soci per l’elezione dei tre membri del Consiglio di Amministrazione.
Se lo statuto non prevede tale possibilità o prevede un C.d.A. con un numero di membri inferiore a tre, le cooperative dovranno provvedere immediatamente alla modifica delle regole statutarie con successiva elezione dei tre membri del nuovo consiglio di amministrazione.
Difficile non commentare negativamente le conseguenze che tale riforma legislativa rischia di produrre nei confronti delle società di piccole dimensioni.
Si pensi ad esempio alle ex piccole cooperative composte dal numero minimo di tre soci che, in conseguenza della riforma, potrebbero essere obbligate non solo a dover sostenere gli eventuali costi per la modifica del proprio statuto ma soprattutto a dover numericamente costringere tutti i suoi soci ad accettare l’incarico di Consigliere e, con esso, le responsabilità derivanti da tale carica sociale.
Luigi Dati.




